Art. 6
Disposizioni generali sul calcolo della leva finanziaria
In vigore dal 19 dic 2012
Disposizioni generali sul calcolo della leva finanziaria
1. La leva finanziaria del FIA è espressa dal rapporto tra l’esposizione e il valore patrimoniale netto del FIA.
2. Il GEFIA calcola, conformemente al metodo lordo di cui all’ e al metodo degli impegni di cui all’, l’esposizione dei FIA che gestisce.
La Commissione rivede entro il 21 luglio 2015 i metodi di calcolo di cui al primo comma alla luce degli sviluppi del mercato, per decidere se tali metodi siano sufficienti e appropriati per tutti i tipi di FIA o se occorra elaborare un metodo aggiuntivo opzionale per il calcolo della leva finanziaria.
3. L’esposizione derivante da strutture finanziarie o giuridiche controllate dal FIA cui partecipano terzi è inclusa nel calcolo dell’esposizione qualora le strutture di cui trattasi siano create specificamente per aumentare direttamente o indirettamente l’esposizione a livello del FIA. Per i FIA la cui politica di investimento fondamentale consista nell’acquisire il controllo di società o emittenti non quotati, il GEFIA non include nel calcolo della leva finanziaria le esposizioni esistenti a livello di tali società ed emittenti non quotati, a condizione che il FIA o il GEFIA che opera per conto del FIA non debba sostenere perdite potenziali superiori al suo investimento nella società o nell’emittente in questione.
4. Il GEFIA esclude le operazioni di assunzione in prestito concluse se sono di natura temporanea e pienamente coperte dagli impegni contrattuali di capitale degli investitori del FIA.
5. Il GEFIA dispone di procedure adeguatamente documentate per calcolare conformemente al metodo lordo e al metodo degli impegni l’esposizione di ciascun FIA che gestisce. Il calcolo è eseguito in modo costante nel tempo.
Storico versioni
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