Art. 7

Metodo lordo per il calcolo dell’esposizione del FIA

In vigore dal 19 dic 2012
Metodo lordo per il calcolo dell’esposizione del FIA L’esposizione del FIA calcolata conformemente al metodo lordo è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni valutate conformemente all’ della direttiva 2011/61/UE e a tutti gli atti delegati adottati in esecuzione di tale direttiva. Per il calcolo dell’esposizione del FIA conformemente al metodo lordo, il GEFIA: a) esclude il valore del contante e dei mezzi equivalenti che siano investimenti altamente liquidi detenuti nella valuta di base del FIA, che siano prontamente convertibili in contante pari ad un importo conosciuto, che siano soggetti ad un rischio insignificante di variazione di valore e che forniscano un rendimento non superiore al tasso di un titolo di Stato a tre mesi di elevata qualità; b) converte gli strumenti derivati nella posizione equivalente nelle loro attività sottostanti usando i metodi di conversione di cui all’ e all’allegato I, punti da 4 a 9 e 14; c) esclude i prestiti di contante che restano in contante o mezzi equivalenti di cui alla lettera a), quando gli importi da pagare sono conosciuti; d) include l’esposizione derivante dal reinvestimento dei prestiti di contante, espressa dal valore di mercato dell’investimento realizzato o dall’importo totale del contante preso a prestito di cui all’allegato I, punti 1 e 2, se più elevato; e) include le posizioni in operazioni di vendita con patto di riacquisto o in operazioni di acquisto con patto di rivendita e in operazioni di concessione o assunzione in prestito di titoli o in altre operazioni di cui all’allegato I, punto 3 e punti da 10 a 13.
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