Art. 61
Funzione permanente di controllo della conformità
In vigore dal 19 dic 2012
Funzione permanente di controllo della conformità
1. Il GEFIA istituisce, attua e mantiene politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi di cui alla direttiva 2011/61/UE da parte del GEFIA, nonché i rischi che ne derivano, e mette in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla suddetta direttiva.
Il GEFIA tiene conto della natura, della scala e della complessità della sua attività commerciale, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di detta attività commerciale.
2. Il GEFIA istituisce e mantiene una funzione permanente di controllo della conformità efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
a)
controllare e valutare periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte del GEFIA;
b)
fornire consulenza ai soggetti rilevanti nella prestazione dei servizi e nell’esercizio delle attività e assisterli ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono al GEFIA in virtù della direttiva 2011/61/UE.
3. Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di assolvere le sue responsabilità con correttezza e indipendenza, il GEFIA assicura quanto segue:
a)
la funzione di controllo della conformità dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti;
b)
è nominato un responsabile per la funzione di controllo della conformità, il quale è responsabile dell’adempimento degli obblighi e della trasmissione frequente, almeno una volta all’anno, all’alta dirigenza di relazioni su questioni attinenti all’osservanza della normativa, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze;
c)
i soggetti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipano alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare;
d)
il metodo per la determinazione della remunerazione del responsabile della funzione di controllo della conformità e delle altre persone che partecipano a tale funzione non compromette la loro obiettività e non è tale per cui sia probabile che comprometta la loro obiettività.
Il GEFIA è tuttavia esentato dagli obblighi di cui al primo comma, lettera c) o d) qualora dimostri che, tenuto conto della natura, della scala e della complessità della sua attività commerciale e della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate, l’obbligo non è proporzionato e che la funzione di controllo della conformità continua a essere efficace.
Storico versioni
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