Art. 23 · Equità di trattamento degli investitori del FIA

Art. 23

Equità di trattamento degli investitori del FIA

In vigore dal 19 dic 2012
Equità di trattamento degli investitori del FIA 1.   Il GEFIA assicura che le sue procedure decisionali e la sua struttura organizzativa di cui all’ garantiscano l’equità di trattamento degli investitori. 2.   Il trattamento preferenziale eventualmente accordato dal GEFIA ad uno o più investitori non può provocare un danno significativo generale ad altri investitori.
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