Art. 25

Uso efficace di risorse e procedure — gestione degli ordini

In vigore dal 19 dic 2012
Uso efficace di risorse e procedure — gestione degli ordini 1.   Il GEFIA istituisce, attua e applica procedure e disposizioni che consentano un’esecuzione pronta, equa e rapida degli ordini per conto dei FIA. 2.   Le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni: a) devono assicurare che gli ordini eseguiti per conto dei FIA siano prontamente ed accuratamente registrati e allocati; b) devono assicurare l’esecuzione degli ordini dei FIA per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei FIA o degli investitori dei FIA richiedano di procedere diversamente. 3.   Gli strumenti finanziari, le somme di denaro o altre attività ricevuti per il regolamento degli ordini eseguiti sono prontamente e correttamente trasferiti al FIA interessato o registrati sul suo conto. 4.   Il GEFIA non fa un uso scorretto delle informazioni relative a ordini pendenti dei FIA e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti.
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