Art. 26
Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso
1. Qualora il GEFIA abbia eseguito un ordine di sottoscrizione o, se del caso, di rimborso impartito da un investitore, esso trasmette a quest’ultimo prontamente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione di tale ordine o l’accettazione dell’offerta di sottoscrizione, a seconda del caso.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora un terzo sia tenuto a fornire all’investitore la conferma dell’esecuzione dell’ordine e detta conferma contenga le informazioni essenziali.
Il GEFIA garantisce che il terzo rispetti tale obbligo.
3. Le informazioni essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono quanto segue:
a)
l’identificativo del GEFIA;
b)
l’identificativo dell’investitore;
c)
la data e l’ora di ricevimento dell’ordine;
d)
la data di esecuzione;
e)
l’identificativo del FIA;
f)
il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione, o l’importo netto dedotte le spese di rimborso.
4. Il GEFIA fornisce all’investitore, dietro sua richiesta, le informazioni sullo stato dell’ordine o sull’accettazione dell’offerta di sottoscrizione o entrambe, a seconda del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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