Art. 26 · Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

Art. 26

Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi di informativa sull’esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso 1.   Qualora il GEFIA abbia eseguito un ordine di sottoscrizione o, se del caso, di rimborso impartito da un investitore, esso trasmette a quest’ultimo prontamente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione di tale ordine o l’accettazione dell’offerta di sottoscrizione, a seconda del caso. 2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora un terzo sia tenuto a fornire all’investitore la conferma dell’esecuzione dell’ordine e detta conferma contenga le informazioni essenziali. Il GEFIA garantisce che il terzo rispetti tale obbligo. 3.   Le informazioni essenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono quanto segue: a) l’identificativo del GEFIA; b) l’identificativo dell’investitore; c) la data e l’ora di ricevimento dell’ordine; d) la data di esecuzione; e) l’identificativo del FIA; f) il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione, o l’importo netto dedotte le spese di rimborso. 4.   Il GEFIA fornisce all’investitore, dietro sua richiesta, le informazioni sullo stato dell’ordine o sull’accettazione dell’offerta di sottoscrizione o entrambe, a seconda del caso.
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