Art. 28

Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell’ordine di negoziazione per conto del FIA

In vigore dal 19 dic 2012
Conferimento ad altri soggetti del compito di esecuzione dell’ordine di negoziazione per conto del FIA 1.   In caso di acquisto o vendita di strumenti finanziari o altre attività per i quali è pertinente l’esecuzione alle migliori condizioni, il GEFIA agisce nel miglior interesse dei FIA gestiti o dei loro investitori quando colloca ordini di negoziazione per conto dei FIA gestiti ad altri soggetti ai fini della loro esecuzione, nel quadro della gestione dei loro portafogli. 2.   Il GEFIA adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per il FIA o gli investitori del FIA tenuto conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità di esecuzione e del regolamento, della dimensione, della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per la sua esecuzione. L’importanza relativa di tali fattori è determinata facendo riferimento ai criteri di cui all’, paragrafo 2. Il GEFIA istituisce, attua e applica una politica che gli consenta di rispettare l’obbligo di cui al primo comma. La politica identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti presso i quali gli ordini possono essere collocati. Il GEFIA conclude accordi di esecuzione solo se questi sono conformi agli obblighi fissati nel presente articolo. Il GEFIA mette a disposizione degli investitori dei FIA gestiti informazioni adeguate sulla politica stabilita conformemente al presente paragrafo e su ogni modifica significativa. 3.   Il GEFIA monitora periodicamente l’efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 2 e in particolare la qualità dell’esecuzione da parte dei soggetti individuati in detta politica e, laddove appropriato, pone rimedio a eventuali carenze. Il GEFIA riesamina inoltre la politica ogni anno. Tale riesame è altresì effettuato ogni volta che si verifica una modifica significativa che influisce sulla capacità del GEFIA di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti. 4.   Il GEFIA è in grado di dimostrare di aver collocato gli ordini per conto del FIA conformemente alla politica stabilita in applicazione del paragrafo 2. 5.   Quando non è possibile una scelta tra diverse sedi di esecuzione, i paragrafi da 2 a 5 non si applicano. Il GEFIA è tuttavia in grado di dimostrare che non vi è possibilità di scelta tra diverse sedi di esecuzione.
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