Art. 27
Esecuzione delle decisioni di negoziazione per conto del FIA gestito
In vigore dal 19 dic 2012
Esecuzione delle decisioni di negoziazione per conto del FIA gestito
1. Il GEFIA agisce nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA che gestisce quando esegue decisioni di negoziazione per conto dei FIA gestiti nel quadro della gestione dei loro portafogli.
2. Quando il GEFIA acquista o vende strumenti finanziari o altre attività per i quali sia pertinente l’esecuzione alle condizioni migliori, e ai fini del paragrafo 1, esso adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti o per gli investitori di tali FIA, tenendo conto del prezzo, delle spese, della rapidità, della probabilità dell’esecuzione e del regolamento, della dimensione e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente per l’esecuzione dell’ordine. L’importanza relativa dei predetti fattori è determinata facendo riferimento ai criteri seguenti:
a)
gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici del FIA, come indicati nel regolamento, nell’atto costitutivo, nel prospetto o nella documentazione promozionale del FIA;
b)
le caratteristiche dell’ordine;
c)
le caratteristiche degli strumenti finanziari o delle altre attività oggetto dell’ordine;
d)
le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
3. Il GEFIA stabilisce e attua disposizioni efficaci per conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. In particolare, il GEFIA stabilisce per iscritto e attua una politica di esecuzione che consenta ai FIA e ai loro investitori di ottenere, per gli ordini dei FIA, il migliore risultato possibile conformemente al paragrafo 2.
4. Il GEFIA controlla periodicamente l’efficacia delle sue disposizioni e della sua politica in materia di esecuzione degli ordini per individuarne le carenze e rimediarvi, laddove appropriato.
5. Il GEFIA riesamina ogni anno la sua politica di esecuzione. Un riesame viene anche effettuato ogni volta che si verifica una modifica significativa che influisca sulla capacità del GEFIA di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per i FIA gestiti.
6. Il GEFIA è in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto del FIA conformemente alla sua politica di esecuzione.
7. Quando non è possibile una scelta tra diverse sedi di esecuzione, i paragrafi da 2 a 5 non si applicano. Il GEFIA è tuttavia in grado di dimostrare che non vi è possibilità di scelta tra diverse sedi di esecuzione.
Storico versioni
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