Art. 45

Misurazione e gestione del rischio

In vigore dal 19 dic 2012
Misurazione e gestione del rischio 1.   Il GEFIA adotta disposizioni, procedure e tecniche adeguate ed efficaci per: a) individuare, misurare e gestire in qualsiasi momento i rischi ai quali sono esposti o potrebbero essere esposti i FIA da esso gestiti; b) assicurare il rispetto dei limiti stabiliti conformemente all’. 2.   Le disposizioni, procedure e tecniche di cui al paragrafo 1 sono proporzionate alla natura, alla scala e alla complessità dell’attività del GEFIA e di ciascun FIA gestito e sono conformi al profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori conformemente all’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE. 3.   Ai fini del paragrafo 1, il GEFIA adotta le misure seguenti per ogni FIA gestito: a) mette in atto le disposizioni, le procedure e le tecniche di misurazione del rischio necessarie per garantire che i rischi delle posizioni assunte e il loro contributo al profilo di rischio complessivo siano misurati accuratamente sulla base di dati solidi e affidabili e che le disposizioni, procedure e tecniche di misurazione del rischio siano adeguatamente documentate; b) effettua periodicamente verifiche a posteriori al fine di valutare la validità delle disposizioni in materia di misurazione dei rischi che comprendono previsioni e stime basate su modelli; c) effettua periodicamente prove di stress e analisi di scenari appropriati per tenere conto dei rischi derivanti da possibili variazioni delle condizioni di mercato che potrebbero avere conseguenze negative per il FIA; d) assicura che il livello attuale di rischio sia conforme ai limiti di rischio fissati conformemente all’; e) istituisce, attua e mantiene procedure adeguate che, in caso di violazione effettiva o prevista dei limiti di rischio del FIA, consentano l’adozione tempestiva di misure correttive nel miglior interesse degli investitori; f) garantisce che vi siano sistemi e procedure appropriati per la gestione della liquidità nel caso di ciascun FIA, conformemente agli obblighi di cui all’.
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