Art. 47

Monitoraggio e gestione del rischio di liquidità

In vigore dal 19 dic 2012
Monitoraggio e gestione del rischio di liquidità 1.   Il sistema e le procedure per la gestione della liquidità di cui all’ garantiscono almeno che: a) il GEFIA mantenga nel FIA un livello di liquidità adeguato alle obbligazioni sottostanti, basandosi sulla valutazione della liquidità relativa delle attività del FIA nel mercato, tenuto conto del tempo necessario per la liquidazione e del prezzo o del valore al quale tali attività possono essere liquidate, e della loro sensibilità ad altri rischi o fattori di mercato; b) il GEFIA monitori il profilo di liquidità del portafoglio di attività del FIA, tenendo conto del contributo marginale di singole attività che potrebbero avere un impatto significativo sulla liquidità e di passività e impegni significativi, potenziali o non, che il FIA potrebbe avere in relazione alle obbligazioni sottostanti. Per queste finalità il GEFIA tiene conto del profilo della base di investitori del FIA, in particolare della tipologia di investitori, della dimensione relativa degli investimenti e delle condizioni di rimborso cui tali investimenti sono soggetti; c) qualora il FIA investa in altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, il GEFIA monitori l’impostazione adottata dai gestori di tali organismi in materia di gestione della liquidità, anche tramite verifiche periodiche per controllare eventuali modifiche delle disposizioni di rimborso degli organismi di investimento collettivo in cui il FIA investe. Fatto salvo l’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, l’obbligo non si applica se gli altri organismi di investimento collettivo in cui il FIA investe sono negoziati attivamente in un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE o in un mercato equivalente di un paese terzo; d) il GEFIA attui e mantenga disposizioni e procedure appropriate per la misurazione della liquidità al fine di valutare i rischi quantitativi e qualitativi delle posizioni e degli investimenti previsti aventi un impatto significativo sul profilo di liquidità del portafoglio delle attività del FIA, in modo da poter misurare adeguatamente i loro effetti sul profilo di liquidità globale. Le procedure impiegate assicurano che il GEFIA abbia conoscenze appropriate e un’adeguata comprensione della liquidità delle attività in cui il FIA ha investito o intende investire, incluso, se applicabile, del volume delle negoziazioni e della sensibilità dei prezzi e/o dei differenziali lettera-denaro delle singole attività in condizioni di liquidità normali e in condizioni eccezionali; e) il GEFIA consideri e metta in atto gli strumenti e i meccanismi, compresi i meccanismi speciali, necessari per gestire il rischio di liquidità di ciascun FIA gestito. Il GEFIA individua i tipi di circostanze, sia normali che eccezionali, in cui tali strumenti e meccanismi possono essere utilizzati, tenendo conto dell’equità di trattamento di tutti gli investitori del FIA con riferimento a ciascun FIA gestito. Il GEFIA può utilizzare detti strumenti e meccanismi solo in tali circostanze e se sono state fatte comunicazioni appropriate a norma dell’. 2.   Il GEFIA documenta le sue politiche e procedure di gestione della liquidità di cui al paragrafo 1, le riesamina almeno su base annuale e le aggiorna in caso di modifiche o nuove disposizioni. 3.   Il GEFIA include nel suo sistema e nelle sue procedure di gestione della liquidità di cui al paragrafo 1 misure appropriate di attivazione di livelli successivi di intervento, per rimediare a carenze di liquidità previste o reali o ad altre situazioni di stress del FIA. 4.   Quando il GEFIA gestisce un FIA di tipo chiuso che ricorre alla leva finanziaria, non si applica la lettera e) del paragrafo 1 del presente articolo.
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