Art. 108
Comunicazioni periodiche agli investitori
In vigore dal 19 dic 2012
Comunicazioni periodiche agli investitori
1. Le informazioni di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE sono presentate in modo chiaro e comprensibile.
2. Nel comunicare, a norma dell’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni o meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, il GEFIA:
a)
presenta un quadro dei meccanismi speciali applicati, specificando se si configurano come fondi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide (side pockets), soglie per la dilazione del rimborso (gates) o altro meccanismo analogo, e indicando la metodologia di valutazione applicata alle attività che ne sono oggetto e le modalità con cui le spese di gestione e le commissioni legate al rendimento si applicano loro;
b)
comunica tali informazioni nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.
La percentuale delle attività del FIA soggette ai meccanismi speciali definiti all’, paragrafo 5, è calcolata dividendo il loro valore netto per il valore patrimoniale netto del FIA.
3. Per quanto riguarda qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA a norma dell’, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA:
a)
comunica agli investitori, per ogni FIA gestito diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria, le modifiche dei sistemi e procedure di gestione della liquidità di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE considerate significative ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
comunica immediatamente agli investitori se decide di attivare soglie per la dilazione del rimborso, fondi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide o analoghi meccanismi speciali ovvero se decide la sospensione dei rimborsi;
c)
fornisce un quadro delle modifiche delle disposizioni inerenti alla liquidità, siano esse meccanismi speciali o no. Se pertinenti, sono incluse nelle informazioni le condizioni a cui il rimborso è permesso e le circostanze nelle quali si applica la discrezionalità del gestore. Sono altresì incluse le restrizioni di voto o di altro tipo che possono essere esercitate, la durata dei periodi di lock-up ovvero le disposizioni sull’ordine di precedenza nei rimborsi o sul calcolo proporzionale relativamente alle soglie per la dilazione del rimborso e alle sospensioni.
4. La comunicazione del profilo di rischio del FIA a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, specifica:
a)
le misure per appurare la sensibilità del portafoglio del FIA ai principali rischi sostanziali cui il FIA è o potrebbe essere esposto;
b)
se i limiti di rischio fissati dal GEFIA sono stati superati o rischino di esserlo e, se il superamento è avvenuto, la descrizione delle circostanze e le misure correttive adottate.
Le informazioni sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.
5. I sistemi di gestione del rischio utilizzati dal GEFIA a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE illustrano le caratteristiche principali dei sistemi di gestione del rischio utilizzati dal GEFIA riguardo ai rischi cui ciascun FIA gestito è o può essere esposto. In caso di modifica sono comunicate anche le informazioni relative ad essa e al previsto effetto sul FIA e i suoi investitori.
Le informazioni sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione o pubblicata la relazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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