Art. 108 · Comunicazioni periodiche agli investitori

Art. 108

Comunicazioni periodiche agli investitori

In vigore dal 19 dic 2012
Comunicazioni periodiche agli investitori 1.   Le informazioni di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE sono presentate in modo chiaro e comprensibile. 2.   Nel comunicare, a norma dell’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni o meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, il GEFIA: a) presenta un quadro dei meccanismi speciali applicati, specificando se si configurano come fondi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide (side pockets), soglie per la dilazione del rimborso (gates) o altro meccanismo analogo, e indicando la metodologia di valutazione applicata alle attività che ne sono oggetto e le modalità con cui le spese di gestione e le commissioni legate al rendimento si applicano loro; b) comunica tali informazioni nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE. La percentuale delle attività del FIA soggette ai meccanismi speciali definiti all’, paragrafo 5, è calcolata dividendo il loro valore netto per il valore patrimoniale netto del FIA. 3.   Per quanto riguarda qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA a norma dell’, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA: a) comunica agli investitori, per ogni FIA gestito diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria, le modifiche dei sistemi e procedure di gestione della liquidità di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE considerate significative ai sensi dell’, paragrafo 1; b) comunica immediatamente agli investitori se decide di attivare soglie per la dilazione del rimborso, fondi istituiti per lo smobilizzo delle attività illiquide o analoghi meccanismi speciali ovvero se decide la sospensione dei rimborsi; c) fornisce un quadro delle modifiche delle disposizioni inerenti alla liquidità, siano esse meccanismi speciali o no. Se pertinenti, sono incluse nelle informazioni le condizioni a cui il rimborso è permesso e le circostanze nelle quali si applica la discrezionalità del gestore. Sono altresì incluse le restrizioni di voto o di altro tipo che possono essere esercitate, la durata dei periodi di lock-up ovvero le disposizioni sull’ordine di precedenza nei rimborsi o sul calcolo proporzionale relativamente alle soglie per la dilazione del rimborso e alle sospensioni. 4.   La comunicazione del profilo di rischio del FIA a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, specifica: a) le misure per appurare la sensibilità del portafoglio del FIA ai principali rischi sostanziali cui il FIA è o potrebbe essere esposto; b) se i limiti di rischio fissati dal GEFIA sono stati superati o rischino di esserlo e, se il superamento è avvenuto, la descrizione delle circostanze e le misure correttive adottate. Le informazioni sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE. 5.   I sistemi di gestione del rischio utilizzati dal GEFIA a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE illustrano le caratteristiche principali dei sistemi di gestione del rischio utilizzati dal GEFIA riguardo ai rischi cui ciascun FIA gestito è o può essere esposto. In caso di modifica sono comunicate anche le informazioni relative ad essa e al previsto effetto sul FIA e i suoi investitori. Le informazioni sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione o pubblicata la relazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.
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