Art. 106
Modifiche significative
In vigore dal 19 dic 2012
Modifiche significative
1. Una modifica delle informazioni è considerata significativa ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2011/61/UE se sussiste una probabilità concreta che un investitore ragionevole, venendone a conoscenza, riconsideri il suo investimento nel FIA, tra l’altro perché la modifica potrebbe incidere sulla sua capacità di esercitare i suoi diritti in relazione all’investimento ovvero altrimenti ledere gli interessi di uno o più investitori del FIA.
2. Per assicurare la conformità all’, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA valuta le modifiche delle informazioni di cui all’ della stessa direttiva nel corso dell’esercizio, a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le informazioni sono divulgate nel rispetto dei requisiti imposti dai principi e dalle norme contabili adottati dal FIA e sono corredate di una descrizione dei loro effetti potenziali o previsti sul FIA e/o sui suoi investitori. La divulgazione è integrata da informazioni supplementari quando il rispetto dei requisiti specifici imposti dai principi e dalle norme contabili può risultare insufficiente a spiegare agli investitori gli effetti della modifica.
4. Laddove le informazioni da divulgare a norma del paragrafo 1 non sono contemplate dai principi o dalle norme contabili applicabili al FIA, è fornita una descrizione della modifica significativa, corredata di una descrizione dei suoi effetti potenziali o previsti sul FIA e/o sui suoi investitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:231:oj#art-106