Art. 107

Divulgazione delle retribuzioni

In vigore dal 19 dic 2012
Divulgazione delle retribuzioni 1.   Le informazioni previste all’, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/61/UE specificano a quale delle alternative seguenti la retribuzione complessiva si riferisce: a) retribuzione complessiva di tutto il personale del GEFIA, con indicazione del numero di beneficiari; b) retribuzione complessiva del personale del GEFIA occupato, in tutto o in parte, nelle attività del FIA, con indicazione del numero di beneficiari; c) parte della retribuzione complessiva del personale del GEFIA riconducibile al FIA, con indicazione del numero di beneficiari. 2.   Se pertinente, la retribuzione complessiva per l’esercizio indica anche la commissione di gestione versata dal FIA. 3.   Laddove le informazioni sono divulgate a livello di GEFIA, è specificata la parte o suddivisione dell’importo riconducibile a ciascun FIA, nella misura in cui il dato è disponibile o facilmente accessibile. In tale ambito è divulgata una descrizione delle modalità con cui la parte o suddivisione è stata definita. 4.   Il GEFIA fornisce informazioni generali circa i criteri finanziari ed extrafinanziari delle politiche e pratiche retributive applicate alle pertinenti categorie di personale, in modo che gli investitori possano valutare gli incentivi previsti. In linea con i principi stabiliti nell’allegato II della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA divulga almeno le informazioni necessarie per specificare il profilo di rischio del FIA e le misure adottate per evitare o gestire i conflitti di interesse.
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