Art. 109
Divulgazioni periodiche agli investitori
In vigore dal 19 dic 2012
Divulgazioni periodiche agli investitori
1. Le informazioni di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE sono presentate in modo chiaro e comprensibile.
2. Le informazioni sulle modifiche del livello massimo di leva finanziaria, calcolato con il metodo lordo e con il metodo degli impegni, e l’eventuale diritto di riutilizzare le garanzie, reali o di altro tipo, nel quadro di accordi di leva finanziaria sono comunicate senza indebito ritardo e riportano:
a)
il livello massimo di leva finanziaria originario e quello riveduto, calcolati a norma degli , laddove il livello di leva finanziaria è calcolato dividendo la pertinente esposizione per il valore patrimoniale netto del FIA;
b)
la natura dei diritti di riutilizzo della garanzia reale concessi;
c)
la natura delle garanzie concesse;
d)
informazioni sugli eventuali cambiamenti di prestatori di servizi relativi ad una delle precedenti voci.
3. Le informazioni sull’importo totale di leva finanziaria utilizzato dal FIA, calcolato con il metodo lordo e con il metodo degli impegni, sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.
Storico versioni
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