Art. 109

Divulgazioni periodiche agli investitori

In vigore dal 19 dic 2012
Divulgazioni periodiche agli investitori 1.   Le informazioni di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE sono presentate in modo chiaro e comprensibile. 2.   Le informazioni sulle modifiche del livello massimo di leva finanziaria, calcolato con il metodo lordo e con il metodo degli impegni, e l’eventuale diritto di riutilizzare le garanzie, reali o di altro tipo, nel quadro di accordi di leva finanziaria sono comunicate senza indebito ritardo e riportano: a) il livello massimo di leva finanziaria originario e quello riveduto, calcolati a norma degli , laddove il livello di leva finanziaria è calcolato dividendo la pertinente esposizione per il valore patrimoniale netto del FIA; b) la natura dei diritti di riutilizzo della garanzia reale concessi; c) la natura delle garanzie concesse; d) informazioni sugli eventuali cambiamenti di prestatori di servizi relativi ad una delle precedenti voci. 3.   Le informazioni sull’importo totale di leva finanziaria utilizzato dal FIA, calcolato con il metodo lordo e con il metodo degli impegni, sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.
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