Art. 109 · Divulgazioni periodiche agli investitori

Art. 109

Divulgazioni periodiche agli investitori

In vigore dal 19 dic 2012
Divulgazioni periodiche agli investitori 1.   Le informazioni di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE sono presentate in modo chiaro e comprensibile. 2.   Le informazioni sulle modifiche del livello massimo di leva finanziaria, calcolato con il metodo lordo e con il metodo degli impegni, e l’eventuale diritto di riutilizzare le garanzie, reali o di altro tipo, nel quadro di accordi di leva finanziaria sono comunicate senza indebito ritardo e riportano: a) il livello massimo di leva finanziaria originario e quello riveduto, calcolati a norma degli , laddove il livello di leva finanziaria è calcolato dividendo la pertinente esposizione per il valore patrimoniale netto del FIA; b) la natura dei diritti di riutilizzo della garanzia reale concessi; c) la natura delle garanzie concesse; d) informazioni sugli eventuali cambiamenti di prestatori di servizi relativi ad una delle precedenti voci. 3.   Le informazioni sull’importo totale di leva finanziaria utilizzato dal FIA, calcolato con il metodo lordo e con il metodo degli impegni, sono comunicate nell’ambito della relazione periodica del FIA agli investitori, secondo quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA, ovvero contestualmente al prospetto o alla documentazione promozionale, e comunque, come minimo, quando è messa a disposizione la relazione annuale a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.
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