Art. 110

Segnalazione alle autorità competenti

In vigore dal 19 dic 2012
Segnalazione alle autorità competenti 1.   Per assolvere gli obblighi di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, e all’, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA comunica, nella segnalazione alle autorità competenti, le informazioni seguenti: a) i principali strumenti in cui negozia, compresa la suddivisione fra strumenti finanziari e altre attività, e strategie di investimento del FIA con la relativa concentrazione geografica e settoriale; b) i mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente; c) la diversificazione del portafoglio del FIA, comprese, ma non esclusivamente, le esposizioni principali e le concentrazioni più importanti. Le informazioni sono comunicate al più presto, e comunque trascorso non oltre un mese dalla fine del periodo di cui al paragrafo 3. Laddove il FIA è un fondo di fondi, il GEFIA può prorogare detto periodo di quindici giorni. 2.   A norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA fornisce alle autorità competenti del suo Stato membro di origine, per ogni FIA UE che gestisce e per ogni FIA che commercializza nell’Unione, le informazioni seguenti: a) la percentuale delle attività del FIA soggette alle disposizioni o ai meccanismi speciali definiti all’, paragrafo 5, a causa della loro natura illiquida, di cui all’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; b) qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA; c) i sistemi di gestione del rischio utilizzati dal GEFIA per gestire il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e altri rischi, incluso il rischio operativo; d) il profilo di rischio attuale del FIA, fra cui: i) il profilo del rischio di mercato degli investimenti del FIA, compresi gli utili previsti e la volatilità del FIA in condizioni normali di mercato; ii) il profilo di liquidità degli investimenti del FIA, compreso quello delle sue attività, il profilo delle condizioni di rimborso e le condizioni del finanziamento fornito al FIA dalle controparti; e) informazioni sulle principali categorie di attività in cui il FIA ha investito, compresi il corrispondente valore di mercato delle posizioni corte e lunghe, il volume degli scambi e il rendimento nel periodo di segnalazione; f) i risultati delle prove di stress in condizioni normali e in condizioni eccezionali, eseguite in conformità all’, paragrafo 3, lettera b), e all’, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate: a) a cadenza semestrale dai GEFIA che gestiscono portafogli di FIA per un totale di attività gestite, calcolato a norma dell’, superiore alle soglie di 100 milioni di EUR o di 500 milioni di EUR previste all’, paragrafo 2, rispettivamente lettere a) e b), della direttiva 2011/61/UE, ma non superiore a 1 miliardo di EUR, per ciascun FIA UE gestito e per ciascun FIA commercializzato nell’Unione; b) a cadenza trimestrale dai GEFIA che gestiscono portafogli di FIA per un totale di attività gestite, calcolato a norma dell’, superiore a 1 miliardo di EUR, per ciascun FIA UE gestito e per ciascun FIA commercializzato nell’Unione; c) a cadenza trimestrale dai GEFIA soggetti agli obblighi di cui alla lettera a), del presente paragrafo, relativamente a ciascun FIA il cui totale delle attività gestite, comprese quelle acquisite mediante leva finanziaria, è superiore a 500 milioni di EUR, per detto FIA; d) a cadenza annuale dai GEFIA, per ciascun FIA gestito che non ricorre alla leva finanziaria e che, in base alla propria politica di investimento fondamentale, investe in società ed emittenti non quotati per acquisirne il controllo. 4.   In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA può considerare opportuno e necessario, ai fini dell’esercizio della sua funzione, prevedere che tutte o parte delle informazioni siano segnalate a cadenza più ravvicinata. 5.   Il GEFIA che gestisce uno o più FIA che, a suo giudizio, utilizzano la leva finanziaria su base sostanziale ai sensi dell’ del presente regolamento comunica le informazioni previste dall’, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE contestualmente a quelle previste dal paragrafo 2 del presente articolo. 6.   Per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 5, il GEFIA utilizza il modulo per la segnalazione di cui all’allegato IV. 7.   In conformità all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, per i GEFIA non UE qualsiasi rimando alle autorità competenti dello Stato membro di origine è inteso all’autorità competente dello Stato membro di riferimento.
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