Art. 112
Restrizioni alla gestione dei FIA
In vigore dal 19 dic 2012
Restrizioni alla gestione dei FIA
1. I principi stabiliti nel presente articolo si applicano per precisare le situazioni in cui le autorità competenti esercitano il potere di imporre ai GEFIA limiti di leva finanziaria o altre restrizioni.
2. Nel valutare le informazioni ricevute a norma dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 5, della direttiva 2011/61/UE, l’autorità competente tiene conto della misura in cui l’utilizzo della leva finanziaria da parte del GEFIA ovvero la sua interazione con un gruppo di GEFIA o con altri enti finanziari possono contribuire ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati.
3. Nella valutazione le autorità competenti tengono conto almeno degli aspetti seguenti:
a)
situazioni in cui l’esposizione di uno o più FIA, comprese le esposizioni determinate da posizioni finanziarie o di investimento stipulate dal GEFIA per proprio conto o per conto dei FIA, potrebbe costituire, per un ente finanziario, una fonte importante di rischio di mercato, di rischio di liquidità o di rischio di controparte;
b)
situazioni in cui le attività di un GEFIA o la sua interazione con, ad esempio, un gruppo di GEFIA o altri enti finanziari, in particolare relativamente alle tipologie di attività in cui il FIA investe e alle tecniche impiegate dal GEFIA mediante il ricorso alla leva finanziaria, contribuiscono o potrebbero contribuire ad una spirale al ribasso dei prezzi degli strumenti finanziari o di altre attività minacciandone la sostenibilità economica;
c)
criteri quali: tipologia di FIA, strategia di investimento del GEFIA riguardo ai FIA in questione, condizioni di mercato in cui il GEFIA e il FIA operano e probabili effetti prociclici derivanti dal fatto che le autorità competenti impongono al GEFIA limiti o altre restrizioni all’utilizzo della leva finanziaria;
d)
criteri quali: dimensione di uno o più FIA e relativo impatto in un dato comparto di mercato, concentrazione dei rischi in determinati mercati in cui uno o più FIA investono, rischio di propagazione del contagio dal mercato in cui i rischi sono stati individuati ad altri mercati, problemi di liquidità presenti su determinati mercati in un dato momento, entità del disallineamento tra attività e passività nella strategia di investimento di un dato GEFIA ovvero fluttuazioni irregolari dei prezzi delle attività in cui un FIA investe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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