Art. 42
Separazione funzionale e gerarchica della funzione di gestione del rischio
In vigore dal 19 dic 2012
Separazione funzionale e gerarchica della funzione di gestione del rischio
1. La funzione di gestione del rischio è considerata funzionalmente e gerarchicamente separata dalle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
le persone partecipanti all’esercizio della funzione di gestione del rischio non sono soggette alla sorveglianza delle persone responsabili delle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio, del GEFIA;
b)
le persone partecipanti all’esercizio della funzione di gestione del rischio non partecipano all’esecuzione di attività all’interno delle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio;
c)
le persone partecipanti all’esercizio della funzione di gestione del rischio sono retribuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi connessi a tale funzione, indipendentemente dai risultati delle unità operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio;
d)
la retribuzione dei responsabili di alto livello della funzione di gestione del rischio è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni, se tale comitato è stato istituito.
2. La separazione funzionale e gerarchica della funzione di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è assicurata rispetto a tutta la struttura gerarchica del GEFIA, compreso l’organo di gestione. Essa è soggetta al controllo dell’organo di gestione e, se esistente, della funzione di sorveglianza del GEFIA.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA riesaminano le modalità con le quali il GEFIA ha applicato i paragrafi 1 e 2, sulla base dei criteri stabiliti all’, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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