Art. 41

Valutazione, sorveglianza e riesame dei sistemi di gestione del rischio

In vigore dal 19 dic 2012
Valutazione, sorveglianza e riesame dei sistemi di gestione del rischio 1.   Il GEFIA valuta, sorveglia e riesamina periodicamente, almeno una volta all’anno, quanto segue: a) l’adeguatezza e l’efficacia della politica di gestione del rischio e delle disposizioni, delle procedure e delle tecniche di cui all’; b) in che misura il GEFIA rispetta la politica di gestione del rischio e le disposizioni, le procedure e le tecniche di cui all’; c) l’adeguatezza e l’efficacia delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze del funzionamento della procedura di gestione del rischio; d) le prestazioni della funzione di gestione del rischio; e) l’adeguatezza e l’efficacia delle misure volte a garantire la separazione funzionale e gerarchica della funzione di gestione del rischio conformemente all’. La frequenza del riesame periodico di cui al primo comma è decisa dall’alta dirigenza conformemente al principio di proporzionalità in funzione della natura, della scala e della complessità dell’attività del GEFIA e del FIA gestito. 2.   Oltre al riesame periodico di cui al paragrafo 1, i sistemi di gestione del rischio sono rivisti ogniqualvolta: a) siano apportate modifiche significative alle politiche e procedure di gestione del rischio e alle disposizioni, alle procedure e alle tecniche di cui all’; b) eventi interni o esterni indichino che è necessario un riesame aggiuntivo; c) siano apportate modifiche significative alla strategia e agli obiettivi di investimento del FIA che il GEFIA gestisce. 3.   Il GEFIA aggiorna i sistemi di gestione del rischio sulla base del risultato del riesame di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Il GEFIA informa l’autorità competente del suo Stato membro di origine di qualsiasi modifica significativa della politica di gestione del rischio e delle disposizioni, delle procedure e delle tecniche di cui all’.
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