Art. 39
Funzione permanente di gestione del rischio
In vigore dal 19 dic 2012
Funzione permanente di gestione del rischio
1. Il GEFIA istituisce e mantiene una funzione permanente di gestione del rischio che:
a)
attui politiche e procedure efficaci per individuare, misurare, gestire e monitorare su base continuativa tutti i rischi inerenti alla strategia di investimento di ogni FIA e ai quali ogni FIA è esposto o può essere esposto;
b)
assicuri che il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori conformemente all’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, sia conforme ai limiti di rischio fissati conformemente all’ del presente regolamento;
c)
monitori l’osservanza dei limiti di rischio fissati conformemente all’ e informi tempestivamente l’organo di gestione e, se esistente, la funzione di sorveglianza del GEFIA quando ritiene che il profilo di rischio del FIA superi tali limiti o vi sia un rischio significativo che li superi in futuro;
d)
aggiorni periodicamente l’organo di gestione e, se esistente, la funzione di sorveglianza del GEFIA, con una frequenza adeguata alla natura, alla scala e alla complessità delle attività del FIA o del GEFIA, in merito a quanto segue:
i)
la coerenza e la conformità dei limiti di rischio fissati conformemente all’ con il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE;
ii)
l’adeguatezza e l’efficacia del processo di gestione del rischio, indicando in particolare se sono state o saranno adottate adeguate misure correttive in caso di carenze riscontrate o previste;
e)
aggiorni periodicamente l’alta dirigenza in merito al livello attuale di rischio sostenuto da ogni FIA gestito e ogni violazione effettiva o prevedibile dei limiti di rischio fissati conformemente all’, in modo da consentire la pronta adozione di azioni opportune.
2. La funzione di gestione del rischio è dotata dell’autorità necessaria e ha accesso a tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei compiti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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