Art. 37

Strategie per l’esercizio dei diritti di voto

In vigore dal 19 dic 2012
Strategie per l’esercizio dei diritti di voto 1.   Il GEFIA elabora strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto detenuti nel portafoglio del FIA gestito, a esclusivo beneficio del FIA e dei suoi investitori. 2.   La strategia di cui al paragrafo 1 definisce misure e procedure per: a) monitorare le pertinenti operazioni sul capitale (corporate action); b) assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento del FIA interessato; c) prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall’esercizio dei diritti di voto. 3.   Una sintesi delle strategie e i dettagli delle misure adottate sulla base di dette strategie sono messi a disposizione degli investitori su loro richiesta.
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Strategie per l’esercizio dei diritti di voto (Art. 37 Regolamento (UE) 2013/231) — Testo vigente | Portale Normativo