Art. 35
Monitoraggio dei conflitti di interesse
In vigore dal 19 dic 2012
Monitoraggio dei conflitti di interesse
1. Il GEFIA tiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti da esso o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più FIA o dei suoi investitori.
2. L’alta dirigenza riceve frequentemente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte sulle attività di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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