Art. 35

Monitoraggio dei conflitti di interesse

In vigore dal 19 dic 2012
Monitoraggio dei conflitti di interesse 1.   Il GEFIA tiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti da esso o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più FIA o dei suoi investitori. 2.   L’alta dirigenza riceve frequentemente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte sulle attività di cui al paragrafo 1.
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