Art. 33

Procedure e misure per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse

In vigore dal 19 dic 2012
Procedure e misure per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse 1.   Le procedure e le misure previste per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interesse sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alla dimensione e alle attività del GEFIA e del gruppo cui esso appartiene e alla significatività del rischio di danno agli interessi del FIA o dei suoi investitori. 2.   Laddove necessario e appropriato affinché il GEFIA possa assicurare il grado di indipendenza richiesto, tra le procedure da seguire e le misure da adottare conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), rientrano: a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività di gestione collettiva di portafogli o altre attività di cui all’, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/61/UE che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio delle informazioni possa ledere gli interessi di uno o più FIA o dei loro investitori; b) la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività di gestione collettiva di portafogli per conto di clienti o investitori o la prestazione di servizi a clienti o investitori i cui interessi possano entrare in conflitto o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli del GEFIA; c) l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività; d) misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge le attività di gestione collettiva di portafogli; e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante ad attività distinte di gestione collettiva di portafogli o ad altre attività di cui all’, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2011/61/UE, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. Se l’adozione o l’applicazione di una o più tra le suddette misure e procedure non assicura il grado richiesto di indipendenza, il GEFIA adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive che siano necessarie e appropriate a tali fini.
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