Art. 31
Politica di gestione dei conflitti di interesse
In vigore dal 19 dic 2012
Politica di gestione dei conflitti di interesse
1. Il GEFIA istituisce, attua e applica un’efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Tale politica è formulata per iscritto ed è adeguata alla dimensione e all’organizzazione del GEFIA e alla natura, alla scala e alla complessità della sua attività.
Qualora il GEFIA appartenga ad un gruppo, tale politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il GEFIA è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
2. La politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1 include quanto segue:
a)
l’individuazione, in riferimento alle attività svolte dal GEFIA o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno o una controparte, delle circostanze che configurano o potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti il rischio significativo di danno agli interessi del FIA o dei suoi investitori;
b)
le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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