Art. 32
Conflitti di interesse riguardanti il rimborso degli investimenti
In vigore dal 19 dic 2012
Conflitti di interesse riguardanti il rimborso degli investimenti
Il GEFIA che gestisce un FAI di tipo aperto individua, gestisce e monitora i conflitti di interesse che insorgono tra gli investitori che desiderano ottenere il rimborso dei loro investimenti e gli investitori che desiderano mantenere i loro investimenti nel FIA, nonché i conflitti tra l’incentivo del GEFIA ad investire in attività illiquide e la politica di rimborso del FIA conformemente agli obblighi previsti all’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE.
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