Art. 34

Gestione dei conflitti di interesse

In vigore dal 19 dic 2012
Gestione dei conflitti di interesse Qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dal GEFIA non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi del FIA o degli investitori del FIA, l’alta dirigenza o un altro organo interno competente del GEFIA è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che il GEFIA agisca nel miglior interesse del FIA o degli investitori del FIA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:231:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo