Art. 36
Comunicazione dei conflitti di interesse
In vigore dal 19 dic 2012
Comunicazione dei conflitti di interesse
1. Le informazioni da comunicare agli investitori a norma dell’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE sono fornite su un supporto durevole o tramite sito Internet.
2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite tramite sito Internet e non siano indirizzate personalmente all’investitore, sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l’investitore deve essere stato informato dell’indirizzo del sito Internet e della pagina sul sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni e aver acconsentito alla fornitura delle informazioni con tali modalità;
b)
le informazioni devono essere aggiornate;
c)
le informazioni devono essere continuamente accessibili tramite tale sito per il periodo di tempo ragionevolmente necessario all’investitore per consultarle.
Storico versioni
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