Art. 38
Sistemi di gestione del rischio
In vigore dal 19 dic 2012
Sistemi di gestione del rischio
Ai fini della presente sezione, per sistemi di gestione del rischio si intendono sistemi comprendenti elementi rilevanti della struttura organizzativa del GEFIA aventi un ruolo centrale per la funzione permanente di gestione del rischio; politiche e procedure per la gestione del rischio rilevante per la strategia di investimento di ciascun FIA; disposizioni, procedure e tecniche riguardanti la misurazione e la gestione del rischio impiegati dal GEFIA in relazione a ciascun FIA gestito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:231:oj#art-38