Art. 31 · Politica di gestione dei conflitti di interesse

Art. 31

Politica di gestione dei conflitti di interesse

In vigore dal 19 dic 2012
Politica di gestione dei conflitti di interesse 1.   Il GEFIA istituisce, attua e applica un’efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Tale politica è formulata per iscritto ed è adeguata alla dimensione e all’organizzazione del GEFIA e alla natura, alla scala e alla complessità della sua attività. Qualora il GEFIA appartenga ad un gruppo, tale politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il GEFIA è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo. 2.   La politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1 include quanto segue: a) l’individuazione, in riferimento alle attività svolte dal GEFIA o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno o una controparte, delle circostanze che configurano o potrebbero generare un conflitto di interesse che comporti il rischio significativo di danno agli interessi del FIA o dei suoi investitori; b) le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.
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