Art. 41
Valutazione, sorveglianza e riesame dei sistemi di gestione del rischio
In vigore dal 19 dic 2012
Valutazione, sorveglianza e riesame dei sistemi di gestione del rischio
1. Il GEFIA valuta, sorveglia e riesamina periodicamente, almeno una volta all’anno, quanto segue:
a)
l’adeguatezza e l’efficacia della politica di gestione del rischio e delle disposizioni, delle procedure e delle tecniche di cui all’;
b)
in che misura il GEFIA rispetta la politica di gestione del rischio e le disposizioni, le procedure e le tecniche di cui all’;
c)
l’adeguatezza e l’efficacia delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze del funzionamento della procedura di gestione del rischio;
d)
le prestazioni della funzione di gestione del rischio;
e)
l’adeguatezza e l’efficacia delle misure volte a garantire la separazione funzionale e gerarchica della funzione di gestione del rischio conformemente all’.
La frequenza del riesame periodico di cui al primo comma è decisa dall’alta dirigenza conformemente al principio di proporzionalità in funzione della natura, della scala e della complessità dell’attività del GEFIA e del FIA gestito.
2. Oltre al riesame periodico di cui al paragrafo 1, i sistemi di gestione del rischio sono rivisti ogniqualvolta:
a)
siano apportate modifiche significative alle politiche e procedure di gestione del rischio e alle disposizioni, alle procedure e alle tecniche di cui all’;
b)
eventi interni o esterni indichino che è necessario un riesame aggiuntivo;
c)
siano apportate modifiche significative alla strategia e agli obiettivi di investimento del FIA che il GEFIA gestisce.
3. Il GEFIA aggiorna i sistemi di gestione del rischio sulla base del risultato del riesame di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Il GEFIA informa l’autorità competente del suo Stato membro di origine di qualsiasi modifica significativa della politica di gestione del rischio e delle disposizioni, delle procedure e delle tecniche di cui all’.
Storico versioni
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