Art. 22

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto. 2.   Ai fini del presente capo, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato. 3.   Ai fini del presente capo, per «parti interessate» si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni citate al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per stabilire norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, la divulgazione, le visite, la verifica e il riesame.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2012/978 — Testo vigente | Portale Normativo