Art. 23

In vigore dal 25 ott 2012
Si considera che esistano gravi difficoltà qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria. Nel considerare l’eventuale esistenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi concernenti i produttori dell’Unione, ove tali informazioni siano disponibili: a) quota di mercato; b) produzione; c) scorte; d) capacità di produzione; e) fallimenti; f) redditività; g) utilizzazione degli impianti; h) occupazione; i) importazioni; j) prezzi.
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