Art. 23
In vigore dal 25 ott 2012
Si considera che esistano gravi difficoltà qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria. Nel considerare l’eventuale esistenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi concernenti i produttori dell’Unione, ove tali informazioni siano disponibili:
a)
quota di mercato;
b)
produzione;
c)
scorte;
d)
capacità di produzione;
e)
fallimenti;
f)
redditività;
g)
utilizzazione degli impianti;
h)
occupazione;
i)
importazioni;
j)
prezzi.
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