Art. 27

In vigore dal 25 ott 2012
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta e la procedura secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se non è pubblicata alcun atto di esecuzione entro il termine fissato all’, paragrafo 4, l’inchiesta si considera chiusa e tutte le misure preventive urgenti cessano automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali misure provvisorie sono rimborsati.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2012/978 — Testo vigente | Portale Normativo