Art. 24
In vigore dal 25 ott 2012
1. Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le condizioni di cui all’, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione avvia un’inchiesta per determinare se è necessario ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune.
2. Un’inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a suo parere, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all’, a giustificare l’apertura di un’inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che le condizioni di istituzione della misura di salvaguardia definite all’, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta è presentata alla Commissione, la quale esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se siano prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.
3. Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2. Qualora si apra un’inchiesta, l’avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne il ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea.
4. L’inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli , è conclusa entro dodici mesi dall’apertura.
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