Art. 20

In vigore dal 25 ott 2012
Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’, paragrafo 1, non sussistono più, ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2.
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