Art. 18
In vigore dal 25 ott 2012
1. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell’EBA.
2. Dal 1o gennaio 2014 fino al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce 1701 della tariffa doganale comune richiedono una licenza di importazione.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, norme dettagliate per l’attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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