Art. 14

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Entro il 1o gennaio 2016 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione per i paesi beneficiari dell'SPG+ nell’ambito di tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse. 2.   Tale relazione contiene: a) le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo pertinenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell'SPG+; e b) le conclusioni della Commissione quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti che prevedono la rendicontazione, la cooperazione con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e l’attuazione effettiva delle stesse. La relazione può comprendere tutte le informazioni che la Commissione consideri appropriate. 3.   Nel formulare le conclusioni concernenti l’attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione valuta le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, nonché, fatte salve altre fonti, informazioni trasmesse da terzi, tra cui la società civile, le parti sociali, il Parlamento europeo o il Consiglio.
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