Art. 10
In vigore dal 25 ott 2012
1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso alle seguenti condizioni:
a)
un paese beneficiario dell’SPG ha presentato una domanda a tal fine; e
b)
dall’esame della domanda risulta che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1.
2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f).
3. Dopo aver ricevuto una domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. Al termine dell’esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per creare o modificare l’allegato III allo scopo di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.
5. Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfi più le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) o c), o si ritiri da uno dei suoi impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all’, per modificare l’allegato III al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.
6. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo dopo la modifica dell’allegato III e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore del rispettivo atto delegato.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per stabilire norme relative alla procedura di concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, la presentazione delle domande e il loro trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:978:oj#art-10