Art. 6

In vigore dal 25 ott 2012
1.   I prodotti inclusi nel regime generale di cui all’, paragrafo 2, lettera a), sono elencati nell’allegato V. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato V al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.
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