Art. 2
In vigore dal 25 ott 2012
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) «SPG»: il sistema di preferenze generalizzate con il quale l’Unione accorda un accesso preferenziale al proprio mercato mediante uno dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2;
b) «paesi»: i paesi e i territori che dispongono di un’amministrazione doganale;
c) «paesi ammissibili»: tutti i paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato I;
d) «paesi beneficiari dell’SPG»: i paesi beneficiari del regime generale elencati nell’allegato II;
e) «paesi beneficiari dell’SPG+»: i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo elencati nell’allegato III;
f) «paesi beneficiari dell’EBA»: i paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati elencati nell’allegato IV;
g) «dazi della tariffa doganale comune»: i dazi specificati nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (8), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;
h) «sezione»: una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
i) «capitolo»: un qualsiasi capitolo della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
j) «sezione SPG»: una sezione elencata nell’allegato V, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune;
k) «regime di accesso preferenziale al mercato»: l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall’Unione;
l) «attuazione effettiva»: l’attuazione integrale di tutti gli impegni e gli obblighi assunti a titolo delle convenzioni internazionali elencate all’allegato VIII, in modo da garantire il rispetto di tutti i principi, gli obiettivi e i diritti in esse contenuti.
Storico versioni
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