Art. 19

In vigore dal 25 ott 2012
1.   I regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni: a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato VIII, parte A; b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri; c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di antiterrorismo e riciclaggio del denaro; d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull’approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l’industria dell’Unione e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi dell’OMC, l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC; e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l’Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche. 2.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 597/2009, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (10), o del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (11), per i motivi che giustificano tali misure. 3.   Qualora ritenga che esistano ragioni sufficienti che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo di uno dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. La Commissione informa dell’atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio. 4.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso: a) indica le ragioni sufficienti, di cui al paragrafo 3, che hanno motivato l’atto di esecuzione che apre una procedura di revoca temporanea; e b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso. 5.   La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare all’inchiesta durante il periodo di controllo e di valutazione. 6.   La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese, ove appropriato, le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti. 7.   Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare le sue osservazioni sulla relazione entro un mese. 8.   Entro sei mesi dal termine del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide: a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste in virtù dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2. 9.   Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea. 10.   Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi speciali di cui all’, paragrafo 2. 11.   Per quanto riguarda entrambi i casi di cui ai paragrafi 9 e 10, l’atto adottato si basa, tra l’altro, sulle prove ricevute. 12.   Se la Commissione decide una revoca temporanea, gli effetti di tale atto delegato decorrono sei mesi dopo la sua adozione. 13.   Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima della decorrenza degli effetti dell’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto adottato per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’. 14.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per stabilire norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame.
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