Art. 21

In vigore dal 25 ott 2012
1.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2. 2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica tra l’altro che un paese beneficiario: a) comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme; b) assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione; c) assista l’Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell’Unione in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2; d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine; e) rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme; e f) assista l’Unione nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine; si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario. 3.   Qualora ritenga che esistano prove sufficienti che giustificano la revoca temporanea per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4, di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari del paese beneficiario. 4.   Prima di adottare tale decisione, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicando le ragioni che suscitano un dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2 che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento. 5.   La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del paragrafo 3 prima che questa produca effetti. 6.   Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione decide, secondo la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4, di terminare la revoca temporanea o di prorogarla. 7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o la proroga della revoca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:978:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo