Art. 25

In vigore dal 25 ott 2012
Per motivi di urgenza debitamente giustificati legati a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell’Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di dodici mesi.
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