Art. 30

In vigore dal 25 ott 2012
Fatta salva la sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell’allegato I del TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione, in particolare in una o più regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere, secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3, i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione.
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