Art. 17

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’, paragrafo 2, lettera c), se è definito dall’ONU come paese meno sviluppato. 2.   La Commissione riesamina costantemente l’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA sulla base degli ultimi dati disponibili. Qualora un paese beneficiario dell’EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato IV al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA, al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato. 3.   In attesa che un nuovo paese indipendente sia definito dall’ONU come paese meno sviluppato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato IV a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA. Se tale nuovo paese indipendente non è stato definito dall’ONU come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato IV al fine di escludere tale paese da tale allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   La Commissione informa i paesi beneficiari dell’EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.
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