Art. 12
In vigore dal 12 giu 2012
1. Se l’autorizzazione contingentata non è utilizzata entro sei mesi dal suo rilascio, l’importatore la rinvia all’autorità di rilascio o conferma a quest’ultima l’intenzione di utilizzarla entro la fine del periodo contingentale. Se l’autorizzazione contingentata è stata rilasciata prima dell’inizio del periodo contingentale ai sensi dell’ del protocollo, i sei mesi decorrono dal 1o gennaio dell’anno corrispondente al periodo contingentale.
2. Se un importatore restituisce un’autorizzazione contingentata, l’autorità di rilascio ne informa immediatamente la Commissione in conformità del paragrafo 1. Il saldo dei limiti quantitativi massimi per gli importatori tradizionali disponibili per il gruppo di prodotti interessati è modificato in funzione del quantitativo corrispondente.
Storico versioni
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