Art. 8

In vigore dal 12 giu 2012
1.   Un importatore che invoca lo status di importatore tradizionale ai sensi dell’, paragrafo 4, del protocollo (nel seguito «il richiedente») e non fornisce prove sufficienti del fatto che si tratta della stessa persona fisica o giuridica che ha importato i prodotti interessati nel periodo di riferimento ai sensi dell’, paragrafo 2, (nel seguito «il predecessore»), trasmette all’autorità di rilascio competente le prove attestanti la continuità delle proprie attività con le attività del predecessore. 2.   Vi è continuità delle attività ai sensi del paragrafo 1: a) se il richiedente e il predecessore sono sottoposti al controllo dello stesso soggetto giuridico ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3); oppure b) se l’attività economica del predecessore, per quanto riguarda i prodotti interessati, è stata trasferita giuridicamente al richiedente, ad esempio a seguito di una fusione o di un’acquisizione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004. 3.   Gli importatori che non forniscono prove della continuità delle attività sono considerati nuovi importatori.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2012/498 — Testo vigente | Portale Normativo