Art. 10
In vigore dal 12 giu 2012
1. Le domande di autorizzazioni contingentate sono presentate nella forma indicata nell’allegato II. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, l’autorità di rilascio può chiedere al richiedente informazioni supplementari.
2. Il rilascio di un’autorizzazione contingentata è subordinato alla condizione che i prodotti interessati siano stati sottoposti all’interno del territorio doganale dell’Unione ad una trasformazione che conferisce loro la qualifica di prodotti originari dell’Unione conformemente all’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (4).
3. Le domande di autorizzazioni contingentate sono accompagnate da una dichiarazione giurata con cui il richiedente si impegna:
a)
a destinare i prodotti interessati alla prevista trasformazione entro un anno dalla data in cui la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, contenente la descrizione esatta delle merci e i codici TARIC, è stata accettata dalle autorità doganali competenti;
b)
a tenere un registro nello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione, consentendo così all’autorità competente di effettuare i controlli che ritiene necessari per accertare che i prodotti siano effettivamente destinati alla prevista trasformazione, nonché a conservare tali registri. Ai fini del presente comma, per «registri» si intendono i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari su qualsivoglia supporto, che consentono alle autorità di rilascio di vigilare e di effettuare controlli sulle operazioni;
c)
a far sì che l’autorità di rilascio possa seguire in modo soddisfacente i prodotti in questione nello stabilimento dell’impresa interessata nel corso dell’intero processo di trasformazione;
d)
a informare l’autorità competente di tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell’autorizzazione.
4. In caso di trasferimento dei prodotti, il richiedente è tenuto a dimostrare che essi sono destinati alla prevista trasformazione a norma del paragrafo 3, lettera a).
5. Si applica l’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5).
6. Il non rispetto dell’impegno di cui al paragrafo 3 del presente articolo da parte dell’importatore o della persona fisica o giuridica alla quale l’importatore successivamente trasferisce tali prodotti equivale ad un’autorizzazione contingentata inutilizzata, conformemente all’, per il quantitativo di prodotti pertinente.
7. La Commissione pubblica un elenco delle autorità di rilascio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e lo aggiorna se necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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